Si rende noto al pubblico che diversi Fascicoli editi dall'Associazione PanacèA sono stati depositati e registrati nel Registo Pubblico Generale delle Opere Protette, istituito presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali

 

Efficacia della registrazione
Nell’art. 103, terzo comma della Legge 633/1941, viene utilizzata l’espressione “obbligo del deposito”: ciò lascia presupporre la volontà del legislatore di fare del deposito un adempimento formale e quindi obbligatorio.
Il deposito e la registrazione non sono atti costitutivi di diritti d’autore, in quanto il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale espressione del lavoro intellettuale ai sensi dell'a
rt. 6 Legge 22 aprile 1941, n. 633. L’omissione del deposito, ai sensi dell’art. 106 della L. n. 633/1941, non pregiudica l’acquisto e l’esercizio del diritto d’autore perché le formalità del deposito e della registrazione svolgono solamente una funzione amministrativa di pubblicità notizia, priva di effetti costitutivi.
La registrazione fa fede, fino a prova contraria, dell’esistenza dell’opera e del fatto della sua pubblicazione, quindi gli autori o produttori indicati nel Registro sono ritenuti, sempre fino a prova contraria, autori o produttori delle opere che sono loro attribuite.
Lo scopo principale del deposito delle opere dell’ingegno è di consentire all’autore dell’opera di poter tutelare i propri diritti, precostituendosi una prova circa l’avvenuta pubblicazione della stessa e la paternità dell’opera

 

Per maggiori delucidazioni si rinvia al Registro Pubblico Generale delle Opere Protette

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